Accordo di separazione, divorzio o modifica delle condizioni

  • Servizio attivo
Ottieni la separazione, il divorzio o la modifica dei precedenti accordi direttamente in Comune, tramite una procedura semplificata che non richiede l'assistenza obbligatoria di un avvocato.

A chi è rivolto

Alle coppie (sposate civilmente o religiosamente) che hanno raggiunto un accordo consensuale, a condizione che la coppia non abbia:

  • figli minori;

  • figli maggiorenni portatori di handicap grave;

  • figli maggiorenni non economicamente autosufficienti. (I figli devono essere di entrambi i coniugi).

Descrizione

In base alla Legge n. 162/2014, i coniugi possono comparire davanti all'Ufficiale di Stato Civile del proprio Comune per concludere un accordo di separazione o di divorzio. Questa modalità è un'alternativa rapida ed economica alla procedura in Tribunale o alla negoziazione assistita da avvocati. Nota importante: L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. passaggi di proprietà di case o auto), ma può prevedere l'obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico (mantenimento).

Come fare

  • Prenotazione e istruttoria: I coniugi devono presentare (via mail, PEC o all' ufficio di riferimento) i moduli di dichiarazione sostitutiva per verificare il possesso dei requisiti;

  • Primo appuntamento (Firma dell'accordo): I coniugi si presentano, previo appuntamento davanti all'Ufficiale di Stato Civile per rendere la dichiarazione di voler separarsi o divorziare. In questa sede viene redatto l'atto;

  • Periodo di riflessione: Per legge, l'Ufficiale invita i coniugi a ripresentarsi dopo un periodo non inferiore a 30 giorni;

  • Secondo appuntamento (Conferma): I coniugi devono tornare, previo appuntamento per confermare l'accordo. La mancata comparizione a questo secondo appuntamento rende nullo il primo verbale.

Cosa serve

  • Documenti di identità validi di entrambi i coniugi;

  • modulistica comunale compilata (autocertificazione di assenza di figli minori/non autosufficienti);

  • per il divorzio: copia della sentenza di separazione o del verbale di separazione omologato (o dell'accordo di negoziazione assistita);

  • ricevuta del pagamento del diritto fisso comunale.

Cosa si ottiene

L'atto di separazione o divorzio avente gli stessi effetti di un provvedimento del giudice, con la successiva annotazione sull'atto di matrimonio.

Tempi e scadenze

Successivamente alla separazione e al divorzio saranno aggiornati i relativi atti di stato civile

30 giorni

Gli effetti dell’accordo si producono dalla data della sottoscrizione della conferma dello stesso. Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio non è necessario l'atto di conferma: con la sottoscrizione del primo atto si producono gli effetti dichiarati.

Quanto costa

Il costo è limitato al diritto fisso di segreteria, che solitamente ammonta a Euro 16,00 (l'importo esatto dipende dalle delibere del singolo Comune).

Ulteriori informazioni: l'assistenza di un avvocato è facoltativa. I coniugi possono comunque decidere di farsi assistere, ma non è un obbligo di legge per questa specifica procedura comunale.

Accedi al servizio

Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso l'ufficio al seguente indirizzo:

  • Sede Comunale provvisoria, Via delle Pantane - località Prato Perrino, 00020

Casi particolari

  • Cittadini stranieri: potrebbero essere richiesti documenti aggiuntivi (es. nulla osta dell'autorità straniera o traduzioni legalizzate) a seconda della legge nazionale applicabile;

  • modifica delle condizioni: se i coniugi hanno già un accordo (di separazione o divorzio) e vogliono cambiare solo l'importo dell'assegno di mantenimento, possono usare questa stessa procedura semplificata.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Area Servizi Demografici

Via delle Pantane - località Prato Perrino, 00020


Codice dell'ente erogatore

c_h300

Ultimo aggiornamento: 22/12/2025, 13:04

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