Accordo di separazione, divorzio o modifica delle condizioni
A chi è rivolto
Alle coppie (sposate civilmente o religiosamente) che hanno raggiunto un accordo consensuale, a condizione che la coppia non abbia:
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figli minori;
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figli maggiorenni portatori di handicap grave;
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figli maggiorenni non economicamente autosufficienti. (I figli devono essere di entrambi i coniugi).
Descrizione
In base alla Legge n. 162/2014, i coniugi possono comparire davanti all'Ufficiale di Stato Civile del proprio Comune per concludere un accordo di separazione o di divorzio. Questa modalità è un'alternativa rapida ed economica alla procedura in Tribunale o alla negoziazione assistita da avvocati. Nota importante: L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. passaggi di proprietà di case o auto), ma può prevedere l'obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico (mantenimento).
Come fare
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Prenotazione e istruttoria: I coniugi devono presentare (via mail, PEC o all' ufficio di riferimento) i moduli di dichiarazione sostitutiva per verificare il possesso dei requisiti;
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Primo appuntamento (Firma dell'accordo): I coniugi si presentano, previo appuntamento davanti all'Ufficiale di Stato Civile per rendere la dichiarazione di voler separarsi o divorziare. In questa sede viene redatto l'atto;
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Periodo di riflessione: Per legge, l'Ufficiale invita i coniugi a ripresentarsi dopo un periodo non inferiore a 30 giorni;
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Secondo appuntamento (Conferma): I coniugi devono tornare, previo appuntamento per confermare l'accordo. La mancata comparizione a questo secondo appuntamento rende nullo il primo verbale.
Cosa serve
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Documenti di identità validi di entrambi i coniugi;
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modulistica comunale compilata (autocertificazione di assenza di figli minori/non autosufficienti);
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per il divorzio: copia della sentenza di separazione o del verbale di separazione omologato (o dell'accordo di negoziazione assistita);
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ricevuta del pagamento del diritto fisso comunale.
Cosa si ottiene
L'atto di separazione o divorzio avente gli stessi effetti di un provvedimento del giudice, con la successiva annotazione sull'atto di matrimonio.
Tempi e scadenze
30 giorni
Quanto costa
Il costo è limitato al diritto fisso di segreteria, che solitamente ammonta a Euro 16,00 (l'importo esatto dipende dalle delibere del singolo Comune).
Ulteriori informazioni: l'assistenza di un avvocato è facoltativa. I coniugi possono comunque decidere di farsi assistere, ma non è un obbligo di legge per questa specifica procedura comunale.
richiesta avvio procedimentoSEPARAZIONE (003) (2).pdf
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MODELLO_DICHIARAZIONI_SOSTITUTIVE__separazione (2).pdf
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okMODELLO_DICHIARAZIONI_SOSTITUTIVE__divorzio (003) (2).pdf
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Accedi al servizio
Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso l'ufficio al seguente indirizzo:
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Sede Comunale provvisoria, Via delle Pantane - località Prato Perrino, 00020
Casi particolari
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Cittadini stranieri: potrebbero essere richiesti documenti aggiuntivi (es. nulla osta dell'autorità straniera o traduzioni legalizzate) a seconda della legge nazionale applicabile;
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modifica delle condizioni: se i coniugi hanno già un accordo (di separazione o divorzio) e vogliono cambiare solo l'importo dell'assegno di mantenimento, possono usare questa stessa procedura semplificata.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Termini e condizioni di servizio (3).pdf
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Contatti
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